Imposta di Soggiorno
- Data di ultima modifica: 02.04.25

Informazioni sull'Imposta di Soggiorno
L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in conformità all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 febbraio 2011 e successive modifiche e integrazioni.
L'Amministrazione comunale, per quanto riguarda la destinazione del gettito dell'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011, in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna, inoltre, a coinvolgere e concertare con la Commissione Turismo e Marketing territoriale e gli operatori turistici, che saranno chiamati a fornire indicazioni in forma consultiva, l'elenco annuale delle opere e azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, secondo tempi e modalità stabiliti dall'Amministrazione.
L'imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, inclusi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Maruggio, fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
È soggetto all'imposta la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive e non risulta iscritta all'anagrafe del Comune di Maruggio.
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Maruggio sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'articolo 3 del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno.
I gestori verseranno al Comune di Maruggio, entro il sedicesimo giorno successivo al bimestre di riferimento, le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, mediante le procedure informatiche.
I gestori dovranno presentare la dichiarazione, con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili e dei soggetti esenti in base all'articolo 4 del regolamento, secondo le modalità previste dalla legge o quelle che saranno definite dall'Amministrazione.
Esenzioni dall'Imposta di Soggiorno
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione, ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due);
- c) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- d) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio, limitatamente al periodo di svolgimento del servizio nel territorio comunale;
- e) i residenti del Comune di Maruggio.
L’applicazione di tutte le esenzioni sopra elencate è subordinata all’esibizione al gestore di apposita autocertificazione resa ai sensi di legge o certificazione sanitaria attestante la presenza dei requisiti che danno diritto all'esenzione.
È esclusa l’applicazione dell’imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Marzo e tra il 1° Ottobre e il 31 Dicembre di ogni anno.
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