Imposta Comunale sugli Immobili - anno 2010

ICIL’imposta deve essere pagata per tutti gli immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili), esistenti nel comune di Maruggio, da chi li detiene a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria (leasing), concessionario di aree demaniali.

L’art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008 esclude dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quelle ad essa assimilate dalla legge e dal regolamento comunale vigente.

 

ATTENZIONE: dell’esclusione non beneficiano gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 per i quali, se adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, continuano ad applicarsi l’aliquota ridotta e relativa detrazione di seguito riportata.

DICHIARAZIONE I.C.I.:
E’ soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI, tranne nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Per una più dettagliata elencazione dei casi per i quali permane l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI si rinvia alle istruzioni per la compilazione del modello ministeriale di dichiarazione ICI, scaricabile sul sito istituzionale del Comune www.comune.maruggio.ta.it.
La dichiarazione già presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In presenza di obbligo di dichiarazione, questa deve essere redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze con proprio Decreto e presentata al comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificata la variazione.

VERSAMENTI:
Il pagamento dell’I.C.I. per il 2010 deve essere effettuato :
a) L’acconto entro il 16 giugno per l’importo pari al 50% dell’imposta dovuta;
b) Tra il 1 e il 16 dicembre per il saldo riferito all’intero anno.
c) L’imposta può essere pagata per intero in unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato:
- mediante versamento con bollettini su conto corrente postale n° 89046650 intestato a: “SO.G.E.T. SpA MARUGGIO – TA – ICI”;
- tramite Mod. F24, in sede di liquidazione dell’imposta sui redditi, utilizzando eventualmente i crediti ammessi in compensazione;
Non è dovuta l’imposta annuale complessiva inferiore ad € 10,00.

Scarica quì le istruzioni e il relativo modello di domanda...